Capo II
Art. 5 bis
15 / 78Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico
In vigore dal 20 feb 2020
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all', comma 6;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.
Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-5-bis