Art. 20 ter
35 / 78Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che " 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-20-ter