Titolo V
Art. 60
60 / 61Disposizione finale
In vigore dal 25 giu 1982
Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV) dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è impiegato nelle suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere i compiti qui, è adibito; uguale disciplina è riservata al personale che, svolge attività assistenziali o ad esse connesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-60