Art. 59 · Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso
Titolo V

Art. 59

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Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso

In vigore dal 25 giu 1982
Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di prima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per lo inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del secondo comma, è inquadrato secondo le modalità di cui agli qualora superi i concorsi di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-59