Art. 56 · Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato
Titolo IV

Art. 56

56 / 61

Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato

In vigore dal 25 giu 1982
Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni. I benefici di cui all' della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-56