Titolo IV
Art. 56
56 / 61Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato
In vigore dal 25 giu 1982
Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
I benefici di cui all' della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-56