Art. 45 · Limiti di età
Titolo IV

Art. 45

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Limiti di età

In vigore dal 5 dic 2000
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantottesimo anno di età. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-45