Art. 42 · Organo competente per la progressione in carriera
Titolo III

Art. 42

42 / 61

Organo competente per la progressione in carriera

In vigore dal 25 giu 1982
La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento è deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,modificato dall' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami per l'avanzamento di cui all', è stabilita ai sensi del terzo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-42