Art. 30 · Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
Titolo III

Art. 30

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Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

In vigore dal 25 giu 1982
Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato ai sottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) sovrintendente capo; b) sovrintendente principale; c) sovrintendente; d) vice sovrintendente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-30