Art. 3 · Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari
Titolo II

Art. 3

3 / 61

Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari

In vigore dal 25 giu 1982
L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. Ai fini dell'inquadramento, l'anzianità di servizio viene determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento riservati a laureati. Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n. 634, l'anzianità di servizio decorre dalla data di ammissione al corso di istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-3