Art. 27 · Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Titolo III

Art. 27

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Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

In vigore dal 25 giu 1982
Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti riservato agli ufficiali provenienti dai ruoli separati e limitati è articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di dirigente superiore e primo dirigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-27