Titolo III
Art. 26
26 / 61Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
In vigore dal 25 giu 1982
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonché ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:
a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
b) ruolo ad esaurimento dei commissari;
c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;
d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-26