Art. 26 · Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Titolo III

Art. 26

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Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

In vigore dal 25 giu 1982
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonché ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo: a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti; b) ruolo ad esaurimento dei commissari; c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti; d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-26