Art. 23 · Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari
Titolo III

Art. 23

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Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-23