Art. 20 · Ruolo ad esaurimento dei dirigenti
Titolo III

Art. 20

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Ruolo ad esaurimento dei dirigenti

In vigore dal 25 giu 1982
Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) dirigente generale; b) dirigente superiore; c) primo dirigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-20