Art. 12 · Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe
Titolo II

Art. 12

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Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe

In vigore dal 25 giu 1982
I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all', mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e di terza classe. Le modalità del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-12