Art. 81 · Disposizioni finali
Capo IV

Art. 81

107 / 108

Disposizioni finali

In vigore dal 25 giu 1982
Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-81