Titolo II›Capo I
Art. 59
93 / 108Richiamo in servizio
In vigore dal 19 feb 1985
Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-59