Art. 56 · Comando presso altra amministrazione
Titolo IICapo I

Art. 56

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Comando presso altra amministrazione

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza. Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.
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