Titolo II›Capo I
Art. 56
90 / 108Comando presso altra amministrazione
In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-56