Titolo II›Capo I
Art. 48
82 / 108Obbligo di residenza
In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato.
Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-48