Art. 48 · Obbligo di residenza
Titolo IICapo I

Art. 48

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Obbligo di residenza

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-48