Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto è previsto dall'art. 7 paragrafo 1 del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-14;217#art-1