Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 lug 1982
La vigilanza dell'autorità marittima sulla corporazione dei piloti di cui all' è esercitata secondo le modalità previste dall'art. 98, ultimo comma, del regolamento marittimo, come sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1982 PERTINI MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 13
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