Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1982
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli Immobili ultimati nell'anno 1981 è determinato in L. 530.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-09;280#art-2