Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Il testo dell'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è integrato nel senso che è aggiunta la seguente:
Scuola di specializzazione in microbiologia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;639#art-1