Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 mag 1982
A decorrere dal 1 gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per il rilascio delle tessere di accesso ai recinti riservati della locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: Agenti di cambio: rappresentanti alle grida................. L. 15.000 impiegati......................... L. 20.000 fattorini......................... L. 10.000 Istituti di credito e banche: osservatore o sostituto osservatore alle grida...... L. 100.000 rappresentante....................... L. 80.000 direttori o procuratori.................. L. 60.000 impiegati......................... L. 30.000 fattorini......................... L. 20.000 Commissionari: titolare.......................... L. 70.000 rappresentante....................... L. 50.000 impiegati......................... L. 30.000 fattorini......................... L. 20.000 Remisiers: tessera.......................... L. 100.000 Pubblico: tessera annuale...................... L. 15.000 tessera giornaliera..................... L. 1.000 Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1982 PERTINI ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1982 Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 15
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