Art. 2
2 / 3In vigore dal 23 mag 1982
A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1984 sono concesse le seguenti agevolazioni per il computo dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, con esclusione di quelli ammessi di diritto:
a) per il capitale nominale superiore a 500 miliardi e fino a 1.000 miliardi di lire, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 50%;
b) per il capitale successivo, oltre 1.000 miliardi, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 75%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-23;222#art-2