Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 31 lug 1982
Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485#art-6