Art. 1
1 / 7In vigore dal 31 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978, emanata dal Consiglio delle Comunità europee concernente il tenore di piombo delle benzine;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;
EMANA
il seguente decreto:
.
Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485#art-1