Art. 50 · Costituzione e funzionamento dei consigli direttivi degli osservatori, del C.R.A. e del CO.ANA.G.
Titolo III

Art. 50

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Costituzione e funzionamento dei consigli direttivi degli osservatori, del C.R.A. e del CO.ANA.G.

In vigore dal 2 mag 1982
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituiti i consigli direttivi degli osservatori, il C.R.A. e il CO.NA.G. I predetti consigli sono regolarmente costituiti anche in mancanza della designazione o elezione di alcune delle previste componenti. In tal caso il numero delle presenze richieste per la validità della seduta va rapportato ai componenti in carica. Con la costituzione dei nuovi consigli direttivi cessano gli attuali consigli di amministrazione degli osservatori. Nella prima applicazione del presente decreto la componente di cui al precedente , comma secondo, lettera c); è sostituita da quattro direttori di osservatori eletti dai direttori degli osservatori stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-50