Art. 5 · Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo
Capo II

Art. 5

5 / 51

Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo

In vigore dal 2 mag 1982
Il consiglio direttivo: 1) definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'osservatorio; 2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio; 3) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; 4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore; 5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi; 6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o gli astronomi componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; 7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti. Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica più elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente. La nomina e componente del consiglio direttivo dei professori universitari è compatibile con il regime a tempo pieno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-5