Art. 48 · Ristrutturazione, fusione e soppressione degli osservatori
Titolo III

Art. 48

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Ristrutturazione, fusione e soppressione degli osservatori

In vigore dal 2 mag 1982
La ristrutturazione, fusione o soppressione o istituzione di osservatori che non comportino maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A. o il CO.NA.G.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-48