Titolo III
Art. 44
44 / 51Personale degli osservatori
In vigore dal 2 mag 1982
Fino a quando non si sia provveduto con apposita legge in ordine alle determinazioni organiche delle qualifiche funzionali amministrative e tecniche degli osservatori, per le esigenze degli stessi, il Ministro della pubblica istruzione assegna un contingente di personale delle aree funzionali delle varie qualifiche del personale non docente dell'università a ciascun osservatorio, secondo le rispettive necessità.
Il predetto personale è assegnato organicamente all'università più vicina alla sede dell'osservatorio e dipende funzionalmente da esso.
Il direttore dell'osservatorio, ferme tutte le altre disposizioni di stato giuridico del personale non docente universitario, esercita nei confronti del predetto personale, di cui al precedente primo comma, le attribuzioni che le disposizioni stesse riservano al capo dell'ufficio.
Nella prima applicazione del presente decreto i dirigenti superiori in soprannumero delle università sono utilizzati presso gli osservatori e a tal fine sono assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione all'università più vicina alla sede dell'osservatorio.
Il personale degli osservatori inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in qualifiche non previste dall'ordinamento del personale degli osservatori transita, in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente delle università, seguitando a prestare servizio presso gli osservatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-44