Titolo III
Art. 39
39 / 51Trattamento economico e incompatibilità
In vigore dal 2 mag 1982
Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti , gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-39