Art. 39 · Trattamento economico e incompatibilità
Titolo III

Art. 39

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Trattamento economico e incompatibilità

In vigore dal 2 mag 1982
Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi. Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno. Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti , gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia. Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-39