Art. 29 · Reclutamento dei geofisici straordinari
Capo III

Art. 29

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Reclutamento dei geofisici straordinari

In vigore dal 2 mag 1982
Il reclutamento dei geofisici straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire. I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati fra i professori straordinari ed ordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche e i geofisici straordinari e ordinari. Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario, e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal CO.NA.G.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-29