Capo III
Art. 28
26 / 51Funzioni dei geofisici ordinari e straordinari
In vigore dal 2 mag 1982
I geofisici ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, allo svolgimento del servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare l'attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.
Qualora siano stipulate convenzioni tra università e osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i geofisici ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.
L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.
Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-28