Art. 26 · Collegio dei revisori
Capo II

Art. 26

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Collegio dei revisori

In vigore dal 2 mag 1982
Presso l'osservatorio vesuviano, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo. Essi durano in carica un triennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-26