Art. 17 · Dotazione organica dei posti di ricercatore astronomo
Capo III

Art. 17

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Dotazione organica dei posti di ricercatore astronomo

In vigore dal 2 mag 1982
La dotazione organica del ruolo dei ricercatori astronomi è fissata in centosettanta posti. La ripartizione dei posti tra gli osservatori viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-17