Art. 10 · Reclutamento degli astronomi straordinari
Capo III

Art. 10

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Reclutamento degli astronomi straordinari

In vigore dal 2 mag 1982
Il reclutamento degli astronomi straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici, intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire. I concorsi con la specificazione del posto da coprire sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati all'interno di una lista di dieci nominativi, di cui cinque professori ordinari o straordinari e cinque astronomi ordinari o straordinari, eletti in collegio unico dai professori universitari ordinari o straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari o straordinari degli osservatori. L'elettorato attivo e passivo compete sia ai professori straordinari e ordinari che agli astronomi straordinari e ordinari. Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario e le attribuzioni dell'organo consultivo nazionale sono svolte dal C.R.A.
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