Art. 7 · Istituzione delle scuole dirette a fini speciali
Capo II

Art. 7

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Istituzione delle scuole dirette a fini speciali

In vigore dal 2 mag 1982
L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto dell'Università. Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-7