Capo II
Art. 7
7 / 21Istituzione delle scuole dirette a fini speciali
In vigore dal 2 mag 1982
L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto dell'Università.
Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-7