Art. 6 · Ammissione
Capo II

Art. 6

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Ammissione

In vigore dal 2 mag 1982
Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea. Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo quanto previsto nel precedente . Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-6