Capo V
Art. 21
21 / 21Norme di abrogazione
In vigore dal 2 mag 1982
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - BODRATO -
ANDREATTA - SCHIETROMA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-21