Capo III
Art. 14
14 / 21Consiglio della scuola
In vigore dal 2 mag 1982
Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-14