Art. 5
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In vigore dal 11 apr 1982
Al personale ex sottufficiale delle Forze armate ed agli ex sottufficiali, graduati e militari dei Corpi di polizia, passati nei ruoli dell'Azienda ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare è riconosciuto nel livello di inquadramento;
a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;
b) nella misura del 50% quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.
Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;149#art-5