Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 giu 1982
N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente in una raccolta di oggetti di origine protostorica-paleoveneta, i quali rivestono un importante interesse archeologico, disposta dal sig. Giancarlo Ligabue con atto pubblico 14 settembre 1976, n. 51523 di repertorio, a rogito dell'avv. prof.
Giulio Argenti, notaio in Venezia, da destinare al museo archeologico in Venezia.
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-09;305#art-1