Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mag 1982
La soprintendenza per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste provvederà al funzionamento dell'ufficio esportazione di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-06;248#art-2