Art. 94 · Rinvio a norme e competenze
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 94

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Rinvio a norme e competenze

In vigore dal 20 giu 1982
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II e III del presente regolamento. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere cui si provveda con le procedure contrattuali o convenzionali previste dal titolo III, ad eccezione delle spese in economia, la competenza alle procedure medesime è propria dell'Università, fatta salva la facoltà del dipartimento di proporre o promuovere la stipulazione dei contratti o delle convenzioni medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-94