Art. 90 · Rendicontazione
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 90

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Rendicontazione

In vigore dal 29 lug 1982
La rendicontazione si articola in un conto consuntivo di cassa e nella situazione patrimoniale predisposti dal direttore del dipartimento entro il 15 marzo. Essi, accompagnati dalla relazione di cui al precedente , sono sottoposti all'approvazione del consiglio del dipartimento entro il 31 marzo. Nella relazione debbono essere evidenziati i risultati generali della gestione del bilancio e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio. Il conto consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformità all'allegato L al presente regolamento. In esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate. La situazione patrimoniale redatta in conformità all'allegato M indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Le tue annotazioni

Pro

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