Art. 86 · Spese
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 86

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Spese

In vigore dal 29 lug 1982
Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale del pagamento; e) importo in cifre e in lettere; f) modalità di estinzione del titolo; g) data di emissione. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. È vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario. I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati dall'istituto cassiere al dipartimento. I mandati di pagamento non estinti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di emissione sono restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento per il loro annullamento. I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di uscita prima dell'invio all' istituto cassiere.

Le tue annotazioni

Pro

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