Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo V
Art. 86
87 / 105Spese
In vigore dal 29 lug 1982
Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario.
I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del creditore;
d) causale del pagamento;
e) importo in cifre e in lettere;
f) modalità di estinzione del titolo;
g) data di emissione.
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
È vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario.
I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati dall'istituto cassiere al dipartimento.
I mandati di pagamento non estinti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di emissione sono restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento per il loro annullamento.
I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di uscita prima dell'invio all' istituto cassiere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-86