Art. 73 · Registro degli impegni e forniture
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 73

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Registro degli impegni e forniture

In vigore dal 20 giu 1982
Ogni istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spese fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal direttore amministrativo o da un suo delegato. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro è trasmesso al direttore di ragioneria per il visto di controllo e per la determinazione dei residui passivi. Ogni istituto, nell'ipotesi di cui all', deve tenere altresì apposito registro di cassa, fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato da; direttore amministrativo o da un suo delegato e nel quale devono essere annotate cronologicamente le disponibilità dei fondi e degli ordini di pagamento. Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il direttore d'istituto potrà emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non eccedenti le L. 200.000 mensili. Ciascun istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a favore del direttore d'istituto sia le piccole spese effettuate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-73