Art. 70 · Spese degli istituti
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 70

20 / 105

Spese degli istituti

In vigore dal 20 giu 1982
Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascuno istituto può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui all'articolo precedente. Le spese per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi. Il consiglio d'amministrazione determina la quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento dell'Università. È fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'istituto sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal senato accademico e delle relative anticipazioni. È fatto altresì divieto di procedere a spese per affidamento a personale estraneo all'Università di compiti istituzionali propri del personale dipendente. Ogni altro affidamento dei compiti di cui sopra deve essere rispondente alle norme di funzionamento dell'Istituto stabilite nello apposito regolamento rettorale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-70