Art. 68 · Consegnatario dei beni
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 68

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Consegnatario dei beni

In vigore dal 20 giu 1982
Il direttore dell'istituto è consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali dell'istituto stesso, ad eccezione della diretta responsabilità dei tecnici laureati per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al laboratorio ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Gli automezzi eventualmente assegnati per esigenze dell'istituto sono dati in consegna al direttore dell'istituto, che risponde del loro uso.
Storico versioni

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