Art. 51 · Svolgimento delle gare
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 51

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Svolgimento delle gare

In vigore dal 20 giu 1982
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito. Apposita commissione nominata dal rettore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-51